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Legge 20 marzo 1954, n. 78 · Legge 20 marzo 1954, n. 78 — Nuove misure delle indennita' di alloggio e di malaria ai cantonieri delle strade statali, previste dall'art. 57 del decreto Ministeriale 1 ottobre 1925

Legge 20 marzo 1954, n. 78 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'indennita' di alloggio spettante ai capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) che non godano di alloggio demaniale, e' fissata in lire 12.000 annue per il personale ammogliato o vedovo con prole minorenne convivente ed a carico; in lire 9000 annue per il rimanente personale. L'indennita' di malaria prevista per i capi cantonieri e cantonieri delle strade statali dipendenti dall'A.N.A.S. che risiedano in localita' riconosciute malariche, e' fissata nella misura di lire 24 giornaliere. Le nuove misure delle indennita' di cui ai due precedenti commi hanno effetto dal 1 luglio 1951.