Legge 20 marzo 1954, n. 77 Art. 1
Per lo studio e predisposizione di progetti intesi all'adeguamento delle strade statali di maggior traffico all'accresciuta intensita' dello stesso e per la formazione di nuovi grandi itinerari longitudinali e trasversali nella Penisola e nelle Isole, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni.