Legge 2 marzo 1954, n. 27 Art. 1
In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , e' autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.
Verweist auf
- Legge 2 marzo 1954, n. 27 Art. 50