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Legge 27 dicembre 1953, n. 967 · Legge 27 dicembre 1953, n. 967 — Previdenza dei dirigenti di aziende industriali

Legge 27 dicembre 1953, n. 967 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto provvede ai propri fini: a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali; b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali; c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalita'; d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.