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Legge 27 dicembre 1953, n. 945 · Legge 27 dicembre 1953, n. 945 — Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105

Legge 27 dicembre 1953, n. 945 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell' art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 , salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.