Legge 27 dicembre 1953, n. 1010 Art. 1
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 180.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo dovra' sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in Basilicata.