Legge 22 dicembre 1953, n. 955 Art. 4
TITOLO I Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali
La garanzia e' concessa nella stessa valuta nella quale e' espresso il credito. I premi e i sinistri sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.