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Legge 22 dicembre 1953, n. 955 · Legge 22 dicembre 1953, n. 955 — Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali

Legge 22 dicembre 1953, n. 955 Art. 13

TITOLO I Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali

In KraftAmtlicher Text

L'assunzione dei rischi a carico dello Stato, ai sensi della presente legge, non potra' superare 30 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55. Qualora alla fine dell'esercizio 1953-54 l'ammontare dei rischi assunti risultasse inferiore all'importo di 30 miliardi di lire, la differenza sara' portata in aumento dell'importo previsto per l'esercizio 1954-55. Per gli esercizi finanziari successivi, il limite massimo della garanzia di cui al primo comma e' fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.