Legge 12 dicembre 1953, n. 905 Art. 2
Alla copertura dell'onere di lire 17 miliardi dipendente dall'applicazione della presente legge si provvedera' con le entrate erariali previste dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , recante modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli e dal decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878 , recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.