Legge 4 novembre 1953, n. 855 Art. 1
Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.