Legge 4 novembre 1953, n. 839 Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 il contributo ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371 , all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire 960.000.000 a lire 1.440.000.000 annue.