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Legge 31 ottobre 1953, n. 830 · Legge 31 ottobre 1953, n. 830 — Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali

Legge 31 ottobre 1953, n. 830 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie. La gestione del Fondo stesso e' affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.