Legge 31 ottobre 1953, n. 807 Art. 4
L'assegnazione a carico delle spese complementari della parte ordinaria del bilancio delle ferrovie dello Stato, per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto, previsto nella misura minima dei 2,50 per cento dei prodotti del traffico dalla legge 25 giugno 1909, n. 372 , e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1953-54, nella misura dell'1,50 per cento.