Legge 31 ottobre 1953, n. 805 Art. 6
E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-1954, la spesa straordinaria di lire 11 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.