Legge 31 ottobre 1953, n. 805 Art. 3
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1953-54, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.