Legge 16 ottobre 1953, n. 799 Art. 4
Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
Verweist auf
- Legge 16 ottobre 1953, n. 799 Art. 40