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Legge 30 agosto 1953, n. 620 · Legge 30 agosto 1953, n. 620 — Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953=54

Legge 30 agosto 1953, n. 620 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31 agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462 , e' ulteriormente consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 19 agosto 1953.