Legge 29 aprile 1953, n. 430 Art. 22
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e', per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376 , e', per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.