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Legge 16 aprile 1953, n. 409 · Legge 16 aprile 1953, n. 409 — Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.)

Legge 16 aprile 1953, n. 409 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le spese relative alla gestione e alla liquidazione dell'Istituto e del relativo personale sono poste a carico dello Stato, in favore del quale sono devolute le somme provenienti dalla liquidazione delle attivita' dell'Istituto medesimo. I beni mobili di proprieta' dell'Istituto sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato, che ne curera' la custodia oppure, a richiesta del Ministero degli affari esteri, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprieta'.