Legge 16 aprile 1953, n. 325 Art. 2
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 453, per l'esercizio finanziario 1951-52, e del capitolo n. 467, per l'esercizio finanziario 1952-53 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.