Legge 13 aprile 1953, n. 337 Art. 6
L'Unione ha facolta' di imporre ai mutilati ed invalidi per causa di servizio militare o civile, ((divenuti tali non per fatti di guerra)) , residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione privilegiata ordinaria o di assegno privilegiato rinnovabile, o di assegno per minorazione a carico dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinare al funzionamento dei propri uffici di assistenza.