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Legge 11 aprile 1953, n. 323 · Legge 11 aprile 1953, n. 323 — Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale

Legge 11 aprile 1953, n. 323 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1951. Le spese di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 255 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi 1953-54 e 1954-55.