Legge 11 aprile 1953, n. 263 Art. 7
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1 luglio 1953.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ma il godimento dei nuovi benefici che essa apporta decorre dal 1 luglio 1953.