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Legge 9 aprile 1953, n. 304 · Legge 9 aprile 1953, n. 304 — Concessione di una indennita' ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza

Legge 9 aprile 1953, n. 304 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo precedente, la misura dello stipendio o paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione della indennita' e' quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.