Legge 9 aprile 1953, n. 293 Art. 2
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1197 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.