Legge 9 aprile 1953, n. 270 Art. 2
Le modalita' per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro per gli affari esteri di intesa con quello per il tesoro.
Le modalita' per l'erogazione della spesa autorizzata con l'articolo precedente saranno determinate dal Ministro per gli affari esteri di intesa con quello per il tesoro.