Legge 9 aprile 1953, n. 249 Art. 3
Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.