Legge 4 aprile 1953, n. 286 Art. 7
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle cauzioni gia' prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Esse si applicano, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate od accettate alla data di entrata in vigore della presente legge.