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Legge 2 aprile 1953, n. 295 · Legge 2 aprile 1953, n. 295 — Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneita' all'esercizio della professione di orchestrale e di dirigente di complessi bandistici

Legge 2 aprile 1953, n. 295 Art. 2

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Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneita' potranno essere iscritti nell'albo previsto dall' art. 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977 , previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 202 della tabella, allegato A, al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 , e successive modificazioni.