Legge 27 marzo 1953, n. 177 Art. 6
La spesa di otto miliardi, prevista dall'art. 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verra' fronteggiata a carico dell'esercizio 1952-1953, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario suddetto.