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Legge 27 marzo 1953, n. 177 · Legge 27 marzo 1953, n. 177 — Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952

Legge 27 marzo 1953, n. 177 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre in qualsiasi tempo accertamenti ispettivi presso gli enti deficitari per determinare le cause della situazione economico-finanziaria degli enti stessi e per seguirne la gestione. La concessione del contributo in capitale o dei mutui per l'anno 1952 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo.