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Legge 21 marzo 1953, n. 220 · Legge 21 marzo 1953, n. 220 — Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura

Legge 21 marzo 1953, n. 220 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli assegni familiari nella maggior misura prevista dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia sono corrisposti, per l'anno 1952, per un numero di giornate corrispondenti alla meta' di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore copofamiglia. Per lo stesso anno 1952, il contributo previsto dalla allegata tabella B per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e' applicato mediante una addizionale al contributo per gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1952, n. 360 , di L. 10,50 per ogni giornata di lavoro accertata per detto anno nei confronti dei datori di lavoro agricolo per i lavoratori predetti.