Legge 21 marzo 1953, n. 210 Art. 2
Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), e' necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.