Legge 19 marzo 1953, n. 176 Art. 3
L'onere dipendente dalla esecuzione della presente legge, valutato in lire 750.000.000, viene fronteggiato con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.