Legge 11 marzo 1953, n. 87 Art. 8
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTE
I giudici della Corte non possono svolgere attivita' inerente ad una associazione o partito politico.
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTE
I giudici della Corte non possono svolgere attivita' inerente ad una associazione o partito politico.