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Legge 11 marzo 1953, n. 87 · Legge 11 marzo 1953, n. 87 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Legge 11 marzo 1953, n. 87 Art. 32

CAPO II Questioni di legittimita' costituzionale

In KraftAmtlicher Text

La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. ((La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati)) . Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.