Legge 11 marzo 1953, n. 87 Art. 3
TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTE
((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) . Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.