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Legge 11 marzo 1953, n. 87 · Legge 11 marzo 1953, n. 87 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

Legge 11 marzo 1953, n. 87 Art. 3

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA CORTE

In KraftAmtlicher Text

((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) . Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti. I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.