Legge 11 marzo 1953, n. 186 Art. 2
Le attivita' e le passivita' dell'Ente predetto saranno, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, trasferite a quell'Ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attivita' di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria della ceramica degli abrasivi e dei silicati.