Legge 11 marzo 1953, n. 131 Art. 2
Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l' art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16 , esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.
Verweist auf
- Legge 11 marzo 1953, n. 131 Art. 7