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Legge 11 marzo 1953, n. 131 · Legge 11 marzo 1953, n. 131 — Modificazioni all'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 11 marzo 1953, n. 131 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Gli aumenti di organico nei gradi di questore ed ispettore generale e di vice questore risultanti dall'articolo precedente non sono comprensivi delle rimanenze dei posti in soprannumero autorizzati con l' art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16 , esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Tali rimanenze continueranno ad essere assorbite con il terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.