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Legge 6 marzo 1953, n. 99 · Legge 6 marzo 1953, n. 99 — Organizzazione della raccolta di fondi per la lotta contro i tumori

Legge 6 marzo 1953, n. 99 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato ad indire ogni anno una giornata per la raccolta di fondi per la lotta contro i tumori maligni e l'assistenza dei cancerosi poveri e delle loro famiglie. Il programma relativo e' approvato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione nominata dall'Alto Commissario stesso e composta: a) dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, o un suo rappresentante con funzioni di presidente; b) dal direttore generale dell'Assistenza pubblica; c) da un rappresentante del Ministero del tesoro; d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) da un rappresentante della Croce Rossa italiana; f) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori; g) da un rappresentante delle Associazioni che assistono i cancerosi. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.