Legge 6 marzo 1953, n. 125 Art. 2
Alla spesa di cui all'art. 1 si fara' fronte con apposito stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio) per l'esercizio 1953-1954 e per i due esercizi successivi.