Legge 5 marzo 1953, n. 185 Art. 2
Alla spesa di cui all'art. 1 si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51 ed a quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.