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Legge 28 febbraio 1953, n. 103 · Legge 28 febbraio 1953, n. 103 — Provvedimenti a favore della citta' di Roma

Legge 28 febbraio 1953, n. 103 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione o l'acquisto da enti pubblici, limitatamente ad una spesa non superiore al declino del totale sopra indicato, di edifici universitari in Roma, nonche' per l'arredamento degli edifici stessi, secondo i programmi concordati fra i Ministri per i lavori pubblici e per la pubblica istruzione. La spesa prevista dal presente articolo sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.