Legge 25 febbraio 1953, n. 167 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dal 2 agosto 1951. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI