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Legge 24 febbraio 1953, n. 142 · Legge 24 febbraio 1953, n. 142 — Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

L'invalido ed il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidita' stessa, in rapporto alle disposizioni del numero 3 dell'articolo precedente. A far parte del Collegio medico provinciale di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , sara' chiamato un rappresentante designato dalla locale sezione dell'Unione nazionale mutilati per servizio. La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'art. 9, il Collegio medico sara' nominato dal Ministro competente.