Legge 24 febbraio 1953, n. 142 Art. 19
La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo della Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - SCELBA - ZOLI - VANONI PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI