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Legge 24 febbraio 1953, n. 142 · Legge 24 febbraio 1953, n. 142 — Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio

Legge 24 febbraio 1953, n. 142 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

Gli elenchi, le variazioni, e i prospetti che le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi dell' art. 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 , dovranno contenere anche i dati e le notizia relative ai mutilati ed invalidi per causa di servizio. Notizie e dati analoghi dovranno essere compresi anche nei prospetti e nelle variazioni contemplati dal terzo comma del succitato art. 11 e che dovranno essere inviati, oltre che ai prefetti ed alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, anche agli Uffici del lavoro territorialmente competenti.