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Legge 18 febbraio 1953, n. 243 · Legge 18 febbraio 1953, n. 243 — Modificazioni al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione

Legge 18 febbraio 1953, n. 243 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il secondo comma dell'art. 83 e' sostituito dal seguente: "La domanda deve essere corredata da un certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, rilasciato da un ispettore sanitario delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in attivita' di servizio (con firma legalizzata dal comandante del Corpo al quale appartiene l'ufficiale medico), o da un ufficiale sanitario con firma legalizzata nei modi di legge. "Nel caso in cui si richieda il rilascio del certificato di idoneita' per la patente di abilitazione di secondo grado, la domanda dovra' essere corredata anche dal certificato generale del casellario giudiziario in data non anteriore a tre mesi".