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Legge 10 febbraio 1953, n. 82 · Legge 10 febbraio 1953, n. 82 — Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

Legge 10 febbraio 1953, n. 82 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1953.