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Legge 10 febbraio 1953, n. 75 · Legge 10 febbraio 1953, n. 75 — Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'art. 5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116

Legge 10 febbraio 1953, n. 75 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le domande di contributo prevedute dall' art. 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505 , e dall' art. 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136 , possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.